LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982 , N. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell’ambito della regione Lombardia e modifiche alla L.R. 6 gennaio 1979, n. 2. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse

(BURL n. 28, 3º suppl. ord. del 14 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-19;41

Art. 4.
1. Entro un mese dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche i consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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