LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 10.
Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie.
1. In sede di collaudo debbono accertarsi:
a) l’ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dai complessi costruttivi;
c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione;
d) l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione stessa;
e) l’adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente art. 9.
2. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l’impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma primo, lettera b), c) ed e) sono sostituiti da un attestato dell’esercente in tal senso.
3. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.
4. Il collaudo di linee fino a 30.000 Volt può essere effettuato singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte, nel triennio precedente, di una rete elettrica, collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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