LEGGE REGIONALE
16 agosto 1982
, N. 52
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52
Art. 16.
Indennità a regioni, province, comuni.
1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell’indennità di cui al precedente art. 15 è sostituita dal pagamento di un canone o dalle tasse previste dalle vigenti norme sull’occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia