LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982 , N. 61

Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse

(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61

Art. 5.
Istruttoria.
1. La domanda di concessione viene trasmessa dal servizio regionale demanio e patrimonio ai servizi regionali competenti per materia che, dopo aver proceduto all’istruttoria tecnica e all’accertamento di fatto ritenuti necessari, esprimono il proprio parere in ordine agli aspetti tecnici e finanziari della richiesta e del conseguente provvedimento.
2. Il parere espresso dai servizi competenti ai sensi del comma precedente, è vincolante.
3. Qualora la concessione riguardi aree soggette a vincolo idrogeologico, essa non può venir accordata qualora non sia stata conseguita l’autorizzazione di cui all’art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 .
4. Qualora per l’occupazione di una stessa area vengano presentate più domande, la concessione è rilasciata con le seguenti priorità:
- ad enti pubblici
- per opere e impianti previsti in atti di programmazione regionale o subregionale;
- al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell’autorità concedente risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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