Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse
(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61
Art. 8.
Effetti della concessione.
1. La concessione s’intende accordata: senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l’obbligo di reintegrare i danni arrecati all’amministrazione regionale o a terzi in conseguenza del suo esercizio; con la facoltà della regione di revocarla, modificarla o apporvi nuove prescrizioni o condizioni.
2. Anche in mancanza di specifica previsione nel disciplinare, la manutenzione dei beni e delle opere formanti oggetto di concessione e delle loro pertinenze è a carico del concessionario, che risponde dei danni subiti dall’amministrazione per l’inosservanza dei relativi obblighi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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