LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982 , N. 66

Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-30;66

Art. 4.(2)
1. I piani di riparto sono predisposti dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall’approvazione del bilancio di riferimento.
2. Nell’assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) dell’articolo 1, sono privilegiati: le comunità montane fino ad un massimo del 20% delle risorse disponibili, i consorzi o le associazioni tra i comuni, i comuni:
- inferiori ai 5.000 abitanti;
- privi di strumenti urbanistici;
- montani;
- con strumenti urbanistici approvati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misura di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);
- inseriti in piani esecutivi regionali o impegnati da programmi regionali di valorizzazione ambientale o paesaggistica.
3. Nell’assegnazione dei contributi di cui alla lettera b) dell’articolo 1, sono privilegiati gli enti che attuano i programmi oggetto del contributo con personale in servizio nei comuni singoli o associati.
4. I parametri di valutazione delle istanze di contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 1 vengono annualmente precisati dalla Giunta regionale.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 5, lett. b) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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