LEGGE REGIONALE
30 novembre 1982
, N. 66
Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-30;66
1. I piani di riparto sono predisposti dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall’approvazione del bilancio di riferimento.
2. Nell’assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) dell’articolo 1, sono privilegiati: le comunità montane fino ad un massimo del 20% delle risorse disponibili, i consorzi o le associazioni tra i comuni, i comuni:
- con strumenti urbanistici approvati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misura di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia