LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982 , N. 66

Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-30;66

Art. 5.(3)
1. Il contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 1, è dato per i soli piani adottati successivamente all’entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.
2. Il contributo di cui al primo comma è erogato il 30% al momento della esecutività della deliberazione, con la quale si conferisce l’incarico di progettazione; il rimanente 70% al momento dell’esecutività della deliberazione sulle controdeduzioni alle osservazioni al progetto di piano.
3. Il contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 1, è dato per le deliberazioni consiliari approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.
4. Il contributo di cui al terzo comma è erogato per il 30% al momento dell’esecutività della deliberazione dell’organo competente, con la quale si conferisce l’incarico per la realizzazione del sistema informativo territoriale; per il rimanente 70% per stati di avanzamento dei programmi di lavoro concordati.
5. Il contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 1 è dato in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.
6. Il contributo di cui al quinto comma è erogato per il 30% al momento dell’esecutività della deliberazione dell’organo competente con la quale si conferisce l’incarico per la redazione del documento di inquadramento; per il rimanente 70% al momento della esecutività della deliberazione di approvazione del documento medesimo.
NOTE:
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 5, lett. c) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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