LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982 , N. 66

Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-30;66

Art. 10.
1. Per la prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore ed il piano di riparto dovrà essere predisposto entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio di riferimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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