LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 4.
1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal dirigente della competente struttura regionale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta di cui al sesto comma del precedente art. 2.(2)
2. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi articoli 6, 13 e 16.
3. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salva l’ipotesi prevista dal successivo art. 10, primo comma; la raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro cinque mesi dalla data della prima vidimazione.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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