LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 9.
1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta l’anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal presidente della giunta regionale, sentiti il commissario di governo e i presidenti delle corti d’appello della Lombardia ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. Il decreto del presidente della giunta è comunicato senza indugio al commissario di governo, ai presidenti delle corti di appello, ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
3. A cura del dirigente della competente struttura regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i sindaci provvedono all’affissione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.(3)
4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall’ufficio di presidenza e pervenute al presidente della giunta regionale fino al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell’ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all’anno successivo; qualora le richieste siano presentate contemporaneamente dagli stessi promotori, il presidente della giunta regionale sospende la procedura ed invita i promotori a indicare quali siano i referendum cui si debba attribuire la priorità.
7. In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell’anno, il presidente della giunta regionale, previa intesa con il ministro dell’interno, può disporre con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti dal precedente primo comma; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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