LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 10.
1. Ogni attività od operazione relativa al referendum dev’essere interrotta al 31 dicembre dell’anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocarsi entro il 30 novembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all’atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del nuovo consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del precedente comma, ha luogo nell’ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all’insediamento del nuovo consiglio, purché tra l’insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell’anno successivo.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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