LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 17.
1. Presso la corte d’appello di Milano è costituito l’ufficio centrale per il referendum popolare della Lombardia. Esso è composto da una sezione della corte d’appello, designata dal presidente della corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L’ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l’esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal presidente della corte d’appello all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta di cui al 6º comma del precedente art. 2.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d’appello, designato dal presidente della corte medesima.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d’appello unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al commissario del governo.
5. L’ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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