LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 30.
1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall’ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.(23)
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 della l.r. 26 aprile 2001, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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