LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 10.
Progettazione per interventi programmati.
1. Indipendentemente dall’utilizzazione dei progetti inseriti nel repertorio di cui ai successivi artt. 14 e 15 il soggetto attuatore, qualora intenda realizzare interventi per opere che presentino elevati caratteri di ripetibilità e/o che siano suscettibili di realizzazione mediante procedimenti industrializzati, può, sulla base di apposito programma di intervento ed in collaborazione con la Regione, avvalersi di:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia