LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 12.
Concorso per progetti-tipo.
1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti-tipo che devono essere presentati da imprese singole o associate o riunite in consorzio a norma della legislazione vigente.
2. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato dal precedente art. 11, terzo comma:
3. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
4. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti iscritti nel rispettivo albo e, ove richiesto dal bando, devono indicare le possibilità di aggregazione e di varianti compatibili con il procedimento adottato e con il costo prestabilito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia