LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 12.
Concorso per progetti-tipo.
1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti-tipo che devono essere presentati da imprese singole o associate o riunite in consorzio a norma della legislazione vigente.
2. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato dal precedente art. 11, terzo comma:
a) i limiti di costo dell’intervento complessivo e di ogni singolo subsistema ed i relativi tempi di costruzione;
b) i limiti temporali di validità dell’offerta e le modalità di aggiornamento della stessa.
3. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
4. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti iscritti nel rispettivo albo e, ove richiesto dal bando, devono indicare le possibilità di aggregazione e di varianti compatibili con il procedimento adottato e con il costo prestabilito.
5. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.
6. Per la realizzazione del programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore esperisce, secondo le normative vigenti, le gare per l’aggiudicazione dei lavori fra le imprese i cui progetti siano stati ritenuti idonei.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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