LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 16.
Formazione e gestione del repertorio.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del repertorio che deve comprendere:
a) l’individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l’attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e gestione del repertorio;
b) un programma di emanazione dei bandi di concorso suddivisi per sezione, con indicazione delle priorità;
c) uno schema di bando-tipo che contenga i principali criteri cui uniformarsi per la selezione dei progetti, nonché le modalità di partecipazione ai concorsi e di svolgimento degli stessi
d) la previsione di premi, anche in forma di rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione al concorso, per i progetti inseriti nel repertorio;
e) le modalità di aggiornamento annuale dei costi, di utilizzazione del repertorio da parte dei soggetti attuatori di opere pubbliche, di inserimento di nuovi progetti e le modifiche di quelli già inseriti, nonché di esclusione dei progetti non più idonei;
f) le modalità di pubblicità del repertorio stesso;
g) le previsioni della spesa necessaria per l’attuazione del programma.
2. Il programma deve essere correlato a quello per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui al precedente art. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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