LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 18.
Formazione e gestione del catalogo dei componenti edilizi.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del catalogo di cui all’articolo precedente che deve comprendere:
a) l’individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l’attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e la gestione del catalogo;
b) un regolamento per l’ammissione al catalogo e l’esclusione da esso dei componenti, nonché per l’utilizzazione del catalogo stesso da parte degli operatori pubblici e privati;
d) le modalità per l’ammissione al catalogo fino a quando non siano emanati i regolamenti di normativa tecnica di cui al precedente art. 6;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia