LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 19.
Generalità.
1. L’esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale può essere affidata in concessione ai sensi del successivo art. 20 o aggiudicata mediante le seguenti procedure d’appalto:
a) asta pubblica o pubblico incanto;
b) licitazione privata;
c) appalto-concorso;
d) appalto per componenti;
e) trattativa privata.
2. Per l’aggiudicazione di appalti per opere e lavori pubblici di interesse regionale si applicano le leggi vigenti, nonché le disposizioni integrative della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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