LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 20.
Concessione di sola costruzione.
1. La potestà di eseguire un’opera di interesse regionale di cui all’art. 1 della presente legge e le relative funzioni possono essere trasferite a enti pubblici o privati che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione dell’opera.
2. L’affidamento in concessione può essere disposto con provvedimento unilaterale dell’organo competente a deliberare l’esecuzione dell’opera o mediante convenzione da approvarsi all’organo medesimo.
3. Lo schema del provvedimento o della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare, redatti dall’ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici, economici e programmatici atti a caratterizzare l’intervento, deve essere trasmesso agli organi consultivi regionali che esprimono il loro parere nei limiti di competenza e nei termini previsti dalla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
4. Non è richiesto nuovo parere degli organi consultivi sopra indicati sugli ulteriori atti di progettazione inerenti all’opera oggetto della concessione.
5. Agli effetti della presente legge il concessionario è considerato soggetto attuatore di opere pubbliche.
6. Il concessionario può concorrere nella spesa per l’esecuzione delle opere, e non può in alcun caso trarre lucro dalle attività inerenti alla concessione.
7. Gli oneri fiscali sono a carico del concedente salvo che il concessionario concorra nella spesa, nel qual caso gli oneri si ripartiscono in proporzione al concorso stesso.
8. Il provvedimento unilaterale o la convenzione di cui al precedente secondo comma disciplinano i rapporti tra concedente e concessionario e devono in ogni caso prevedere:
a) la predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;
b) l’acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini prestabiliti;
c) l’approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;
d) l’espletamento a cura del concessionario delle gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni integrative previste dalla presente legge;
e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d’opera e definitivi;
f) le modalità ed i termini per la consegna dell’opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
g) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;
h) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
i) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria.
9. La disciplina della concessione potrà prevedere in ogni caso la devoluzione delle eventuali controversie a collegi arbitrali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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