LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 22.
Inviti.
1. Alle gare per l’aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto-concorso di importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere invitate non meno di quindici imprese; sono invitate tutte le imprese richiedenti ove queste siano inferiori a quindici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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