LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 24.
Svolgimento e aggiudicazione delle gare a licitazione privata.
1. Nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti nell’invito, chi presiede la gara apre i plichi ricevuti, contrassegna ed autentica le offerte su ciascun foglio e legge ad alta voce tutte le offerte ammesse.
2. Nel caso in cui si proceda mediante offerta di prezzi unitari, chi presiede la gara, verificati i conteggi presentati dal concorrente che risulta il migliore offerente, aggiudica i lavori al concorrente medesimo previa eventuale rettifica di errori riscontrati nei calcoli, purché la verifica non comporti variazione della graduatoria; qualora, per effetto delle correzioni apportate all’offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l’aggiudicazione viene dichiarata a favore di quest’ultimo, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
3. Nel caso previsto dal comma precedente le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.
4. Nel caso in cui l’aggiudicazione sia effettuata con il criterio di cui all’art. 24, primo comma, lett, a) della legge 8 agosto 1977, n. 584 , chi presiede la gara apre le offerte in presenza del pubblico, legge ad alta voce i prezzi in esse indicate e aggiudica l’appalto al concorrente che ha offerto il prezzo più basso.
5. Qualora l’aggiudicazione sia effettuata con i criteri di cui alla lett. b) dello stesso art. 24, primo comma, chi presiede la gara, valutati gli elementi ivi previsti, aggiudica l’appalto al migliore offerente entro quindici giorni dalla data di chiusura della gara.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia