LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 27.
Appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati.
1. Il soggetto attuatore, qualora ricorra l’opportunità di utilizzare forniture di componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati dall’appalto principale, può avvalersi delle procedure di appalto di cui al presente articolo.
2. Nell’appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati, il soggetto attuatore predispone un piano di intervento da affidarsi ad un gruppo di progettazione, coordinamento e direzione dei lavori formato, ove occorra, anche da esperti esterni all’amministrazione.
4. Sulla base di tale piano di intervento il soggetto attuatore bandisce gare di appalto per la stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti di cui al precedente comma.
5. Ove i piani di intervento prevedano l’installazione di impianti o le prestazioni di servizi scorporati, le gare per la stipulazione dei relativi contratti sono indette con le normali procedure d’appalto fra ditte iscritte all’albo nazionale dei costruttori per le rispettive categorie.
6. I bandi di gara, unitamente al piano di intervento di cui al precedente terzo comma, sono sottoposti al parere degli organi consultivi regionali competenti ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
7. I contratti di fornitura dei componenti e quelli per l’appalto degli impianti o per le prestazioni di servizi scorporati, possono essere stipulati, ai sensi degli artt. 1401 e seguenti del codice civile, per persona da nominarsi da parte del soggetto attuatore.
8. Entro novanta giorni dall’aggiudicazione dell’ultima gara di appalto di cui al comma precedente, il soggetto attuatore approva il progetto esecutivo redatto sulla base del piano di intervento anzidetto e dell’esito delle gare.
9. Il progetto esecutivo e sottoposto al parere degli organi consultivi regionali competenti di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
10. Entro novanta giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il soggetto attuatore bandisce, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per l’aggiudicazione dei lavori fra le imprese aventi i requisiti.
11. Nei bandi di gara di cui al comma precedente vengono indicati:
a) i componenti del sistema, gli impianti e le prestazioni di servizi scorporati che dovranno essere acquisiti dalle imprese appaltatrici dei lavori in qualità di terzi obbligati ai sensi degli artt. 1401 e seguenti del codice civile;
12. Il soggetto attuatore nomina, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione degli appalti, i terzi obbligati.
13. Scaduto inutilmente tale termine, e comunque decorsi sei mesi dalla data di stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti o degli impianti o delle prestazioni di servizi scorporati, i contratti stessi producono effetti tra le parti contraenti ai sensi dell’art. 1405 del codice civile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia