LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 28.
Trattativa privata.
1. Si può procedere a trattativa privata qualunque sia l’importo dei lavori quando:
a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte o sia stata presentata una sola offerta, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, ovvero nel caso di appalto-concorso non aggiudicato, purché le caratteristiche tecniche e prestazionali del bando dell’appalto iniziale non vengano modificate;
b) si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva non può essere affidata che ad un esecutore determinato anche quando si tratti di progetti estratti dal repertorio dei progetti-tipo, dai progetti-guida aventi carattere esecutivo o dei progetti per componenti;
c) si tratti di lavori finalizzati ad attività sperimentali o di ricerca;
d) vi sia eccezionale urgenza risultante dalla necessità, congruamente motivata, di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili che non consentano l’indugio delle gare;
e) si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto iniziale e nel contratto già concluso che siano resi necessari da circostanze impreviste, purché l’ammontare complessivo dei lavori stessi non superi il cinquanta per cento del costo dell’appalto;
f) si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ;
g) si tratti di prestazioni o forniture relative all’appalto per componenti di cui al precedente art. 27.
2. Fuori dai casi previsti dal primo comma, si può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata per opere il cui importo non superi i 200 milioni di lire.(9)
NOTE:
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 20 aprile 1995, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi