LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 30.
Revisione dei prezzi contrattuali.
1. Per la revisione dei prezzi contrattuali inerenti alle opere ed ai lavori di cui al precedente art. 1 si osserva la normativa vigente.
2. All’erogazione degli acconti e del saldo del compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 .
3. L’erogazione totale, o quella del saldo del compenso revisionale è subordinata alla presentazione dell’atto di accettazione del compenso stesso.
4. Contro le determinazioni degli enti locali in materia di revisione dei prezzi contrattuali è ammesso ricorso alla giunta regionale ai sensi dell’art. 1, secondo comma del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 .
5. Per i lavori assistiti da contributo regionale in misura superiore al quindici per cento del costo dell’opera o qualora la revisione prezzi comporti ulteriori oneri contributivi a carico della regione, la liquidazione del compenso revisionale viene effettuata dal servizio periferico della giunta regionale competente per territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia