LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 45.
Erogazione dei contributi.
1. Le somme relative ai contributi concessi per la predisposizione dei progetti o anche per l’acquisizione delle aree sono erogate su richiesta dell’ente beneficiario e sono determinate nelle seguenti quote:(14)
a) cinquanta per cento dell’importo iniziale ammesso a contributo all’atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;
b) saldo all’atto dell’approvazione del progetto o all’atto dell’occupazione dell’area, previa attestazione da parte dell’ente beneficiario delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter.
2. Le somme relative ai contributi in capitale concessi per la progettazione e l’esecuzione delle opere sono erogate su richiesta dell’ente beneficiario e determinate nelle seguenti quote: (15)
a) trenta per cento dell’importo iniziale ammesso a contributo all’atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;
c) trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell’importo contrattuale complessivo come attestato dall’ente beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto dalla Regione Lombardia in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatto salvo quanto previsto al comma 2 ter;
d) saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte dell’ente beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter.
2 bis. La Giunta regionale, tenuto conto della strategicità dell’intervento nell’ambito della programmazione regionale, delle disponibilità del bilancio regionale o anche dei fabbisogni di cassa dell’ente beneficiario, è autorizzata, nell’atto di assegnazione o nell’accordo, a determinare diversamente le quote di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla misura della contribuzione regionale rispetto al quadro economico iniziale dell’intervento: (16)
a) contributi superiori al 75 per cento: variazione delle quote fino al 20 per cento dell’importo ammesso a contributo;
2 ter. Salvo diversa previsione nell’atto di assegnazione o nell’accordo, il contributo è ricalcolato proporzionalmente alla partecipazione della Regione Lombardia al quadro economico iniziale. (16)
2 quater. A seguito dell’ultimazione dei progetti e delle opere e del completamento di tutte le spese ad essi connesse sostenute anche successivamente all’erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l’ente beneficiario trasmette il quadro economico finale dell’intervento. (16)
2 quinquies. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l’ente beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo regionale. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione Lombardia.(16)
3. Nel caso di interventi urgenti ed indifferibili previsti da specifiche disposizioni può essere autorizzata l’erogazione del contributo mediante apertura di credito, per l’intero ammontare del contributo stesso, a favore dell’ente beneficiario; la tesoreria regionale provvede ai singoli pagamenti su ordini emessi dall'ente interessato; gli interessi maturati sui fondi accreditati sono attribuiti alla Regione.
4. I contributi in annualità possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi, a scomputo delle rate stesse dovute agli enti mutuatari e per tutta la durata dell’ammortamento; i contributi da erogarsi in anni successivi all’estinzione del mutuo sono corrisposti agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette.
5. La liquidazione e l’erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta con decreto del dirigente della competente struttura regionale nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.(17)
NOTE:
17. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (allegato A) e successivamente dall'art. 19, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia