LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 47.
Garanzia fidejussoria regionale.
1. Sulla base delle previsioni dei progetti di intervento e delle relative leggi di cui al precedente articolo 40, ultimo comma, l’ammortamento dei mutui contratti da enti pubblici per il finanziamento delle opere e lavori pubblici può essere assistito da fidejussione regionale a garanzia delle quote relative al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.
2. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente è concessa con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale a richiesta dell’ente interessato.(13)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia