LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 54.
Avvisi ai creditori.
1. Per le opere disciplinate dalla presente legge, ferma restando la pubblicazione dell’avviso prescritto dall’art. 360 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, anche nel foglio degli annunzi legali della provincia, tutte le competenze già attribuite al Prefetto dall’art. 93 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sono esercitate dal dirigente del servizio provinciale del genio civile.
2. La documentazione inerente ai titoli di credito agli eventuali reclami e alle prove dell’avvenuta tacitazione, di cui al predetto art. 93, deve essere presentata al servizio provinciale del genio civile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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