LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 56.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate tutte le norme regionali, anche di carattere speciale, in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia, in quanto applicabile.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle norme in vigore alla data in cui gli stessi ebbero inizio.
4. In sede di esecuzione dei piani di riparto già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data di deliberazione dei piani stessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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