LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 7.
1. In ogni provincia è istituita la Commissione provinciale per l’ambiente naturale, nominata, per delega della Regione, dal Presidente della provincia e composta da:(22)
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante della provincia o, per sua delega, da un altro membro della Commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato.(23)
3. Le modalità di funzionamento delle Commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla provincia competente.(24)
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le Commissioni provinciali per l’ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. (25)
6. Spetta in particolare alla Commissioni provinciali:(27)
- promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;
7. Per le zone appartenenti al territorio di più province, le Commissioni provinciali interessate operano d’intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal Comitato tecnico regionale. (28)
NOTE:
21. La rubrica è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. e) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia