LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 25.
Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale.
1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1, individuate nell’allegato A della presente legge, le Commissioni provinciali o consorziali per l’ambiente naturale previste dal precedente art. 7 provvedono:
- a promuovere l’analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;
- a proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi regionali;(105)
- a proporre l’individuazione dei monumenti naturali;
- a indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell’ambiente;
- a proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali, per quanto concerne le zone stesse, dei comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso nelle zone medesime.
NOTE:
105. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 2 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi