LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984 , N. 27

Modifica ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90(1) in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale

(BURL n. 23, 2º suppl. ord. del 08 Giugno 1984 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-06-04;27

Art. 7.
1. Il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa viene effettuato dal responsabile o dall’obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, al tesoriere dell’ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.
2. Il pagamento dell’intera somma dovuta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
3. Il tesoriere dà comunicazione, rispettivamente, all’amministrazione regionale o all’ente delegato dell’avvenuto versamento della somma dovuta entro i 30 giorni successivi alla data della sua effettuazione.
4. Con l’ordinanza-ingiunzione, su motivata richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto che il pagamento della somma dovuta sia effettuato in rate trimestrali, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, d’importo non inferiore a L. 90.000 ciascuna; in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
5. La richiesta di cui al comma precedente può essere contenuta, anche come istanza subordinata, negli scritti difensivi di cui all’art. 5, primo comma, lett. g) della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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