LEGGE REGIONALE
20 febbraio 1989
, N. 6
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Art. 9.
Atti di programmazione regionale e interventi legislativi.
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto – con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari – dell’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone di sua competenza.
2. La Regione dispone, nelle materie di propria competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l’adeguamento in conformità alle disposizioni della presente Legge degli spazi, degli edifici, delle strutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia