LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 11.
Revoca di contributi.
1. I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 5, sono revocati dalla Regione o dagli enti locali delegati, qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente Legge o dell’allegato, ovvero dal progetto approvato.
2. I contributi revocati ai sensi del precedente primo comma sono acquisiti al bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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