LEGGE REGIONALE
20 febbraio 1989
, N. 6
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Art. 11.
Revoca di contributi.
1. I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 5, sono revocati dalla Regione o dagli enti locali delegati, qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente Legge o dell’allegato, ovvero dal progetto approvato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia