LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 11 bis
(Clausola valutativa)(5)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione e i risultati degli interventi di progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative disciplinati dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di conformità alle disposizioni della presente legge degli edifici, aree, strutture e mezzi di trasporto nell'ambito delle politiche abitative e del trasporto pubblico di competenza regionale;
b) le previsioni di attuazione della presente legge contenute negli atti di programmazione regionale e i relativi risultati attesi;
c) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i contributi erogati, i soggetti coinvolti e i beneficiari raggiunti;
d) il grado di implementazione raggiunto dai Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) presenti nel Registro regionale di cui all’articolo 8 bis;
e) gli esiti delle politiche promosse, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare segnalano ai competenti Assessori regionali.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie per la redazione della relazione di cui al comma 1. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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