LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 12.
Disposizioni generali.
1. Il presente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative alle nuove costruzioni ed agli interventi sugli edifici esistenti come definiti dall’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 .
2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli artt. 1 e 2 della presente Legge.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 19, 20 e 23, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, prevarranno, comunque, sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi