LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 25.
Disposizioni generali.
1. Ferma restando l’osservanza delle norme dettate dalla presente Legge in materia urbanistica, le prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse ed ai mezzi del servizio di trasporto pubblico di persone di competenza regionale secondo le previsioni dei successivi articoli.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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