LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 29.
Contributi regionali.
1. Gli stanziamenti previsti per tecnologie di controllo nel piano triennale 1986/1988 per investimenti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 25 luglio 1986 IV/403 in applicazione della Legge 10 aprile 1981, n. 151 , potranno essere utilizzati anche per la concessione di contributi per le finalità di cui al precedente art. 28.
2. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli enti ed imprese di trasporto per ottenere i contributi di cui al precedente primo comma, scade al 120º giorno dalla data di esecutività delle prescrizioni tecniche di cui al secondo comma del precedente art. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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