Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Art. 31.
Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza.
1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia