LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 33.
Simbolo di accessibilità.
1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente Legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l’indicazione del percorso per accedervi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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