LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 34 ter(17)
Finanziamento degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)(18)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13/1989, la Giunta regionale eroga i contributi ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti e, solo per gli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera I) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), anche per gli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.(19)
2. Hanno diritto ai contributi:
a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;
b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
3. Per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla l. 13/1989quando derivano dai trasferimenti statali disposti ai sensi dell’articolo 10 della citata legge.(20)
3 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai soggetti indicati al comma 2 possono altresì essere concessi contributi regionali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale in relazione:(21)
a) al valore dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) riferito al nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente;
b) alla gravità della disabilità accertata, con prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale;
c) alla misura massima del contributo erogabile;
d) ai casi di decadenza dal contributo e alle modalità di reimpiego delle somme recuperate.
3 ter. Le domande per accedere ai contributi di cui al comma 3 bis, non soddisfatte nell’anno di riferimento per insufficienza di fondi, non sono valide per gli anni successivi.(21)
4. Con esclusivo riferimento ai contributi di cui al comma 3, quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall’amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla l. 13/1989.(22)
4 bis. Al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti di erogazione, i contributi assegnati anteriormente all’entrata in vigore della legge recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) restano confermati se gli interventi finanziati riguardano l’adeguamento di abitazioni private e ricadono nelle tipologie individuate dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e dall’Allegato alla presente legge.(23)
NOTE:
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 4, lett. b) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
18. La rubrica è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 31 marzo 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 31 marzo 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 5, lett. a) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 5, lett. c) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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