LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989 , N. 20

La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20

Art. 1.
Finalità.
1. La Regione Lombardia riconosce la pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di piena realizzazione dei diritti dell’uomo.
2. La Regione Lombardia si impegna ad attuare, coerentemente con questo principio, nei limiti posti dalle Leggi dello Stato, previa intesa con il governo e nell’ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento relativamente alle materie di propria competenza, le finalità espresse dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo", predisponendo tutti gli strumenti utili per sviluppare le attività di cooperazione nei limiti e secondo le indicazioni di cui all’art. 2 della predetta Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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