LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989 , N. 20

La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20

Art. 5.
Comitato tecnico-scientifico.
1. La Giunta Regionale, ai fini della presente Legge, può costituire un comitato tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).(6)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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