LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1989
, N. 73
Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73
Art. 5.
1. Le Camere di commercio procedono all’annotazione e alla cancellazione d’ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l’obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia