LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1989
, N. 73
Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73
Istituzione del riconoscimento "Qualità artigiana"
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni statali e della normativa europea in materia, istituisce il riconoscimento “Qualità artigiana”, destinato alle imprese artigiane aventi sede operativa in Lombardia, operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare. Il riconoscimento ha durata sessennale .
2. La Giunta regionale, sentite le Camere di commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento di cui al comma 1, che tengono conto della tipologia e della qualità delle materie prime e dei processi di lavorazione, della qualità e peculiarità dei prodotti e della sostenibilità ambientale. Con la medesima deliberazione sono disciplinati l’aspetto grafico del logo identificativo del riconoscimento, nonché le modalità di utilizzo del logo stesso da parte dei beneficiari.(7)
3. Il riconoscimento “Qualità artigiana”è annotato nella sezione speciale del registro delle imprese presso le Camere di commercio, che curano l’aggiornamento delle iscrizioni.
4. La Regione promuove iniziative finalizzate alla conoscenza del riconoscimento “Qualità artigiana”, nonché interventi a favore delle imprese artigiane destinatarie dello stesso, diretti a:
a) sostenere e incentivare la trasmissione dell’attività di impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l’inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro;
b) favorire l’associazionismo locale per la promozione della cultura d’impresa artigiana e dei prodotti artigiani;
c) promuovere il mantenimento e il rafforzamento della cultura e dell’identità artigiana nel territorio lombardo;
5. Per l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 4, la Regione:
b) prevede specifiche agevolazioni per l’accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
6. Alle forme di sostegno di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia