LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989 , N. 73

Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73

Art. 13.
Consulta tecnica per l’artigianato.(12)
1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l’artigianato che svolge le seguenti funzioni:
a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio, circa le funzioni di cui all’articolo 3 comma 2;
b) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane.
c) (12)
2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.
NOTE:
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 10 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7 che è stato successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. j) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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