LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1989
, N. 73
Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73
Art. 21 bis
1. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta disciplina, con appositi regolamenti, l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alle attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), di tintolavanderia, di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e definisce requisiti per lo svolgimento delle attività stesse nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi di cui al presente comma.
2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia