LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990 , N. 9

Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 14 Febbraio 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-02-13;9

Art. 2.
Piano delle iniziative.
1. Entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio annuale, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale delle iniziative di cui al precedente articolo 1 e a tal fine può effettuare preventive indagini conoscitive.(2)
2. Per ogni iniziativa proposta si dovrà specificare:
a) le finalità con riferimento alle competenze ed agli obiettivi della struttura proponente;
b) la tipologia dell’intervento;
c) il titolo o la materia trattata;
d) il numero di copie indicativo e le categorie di destinatari;
e) il capitolo di spesa del bilancio cui fa capo l’iniziativa;
f) il servizio cui sarà affidata la cura dei contenuti dell’iniziativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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