LEGGE REGIONALE
13 febbraio 1990
, N. 9
Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia
(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 14 Febbraio 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-02-13;9
Art. 2.
Piano delle iniziative.
1. Entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio annuale, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale delle iniziative di cui al precedente articolo 1 e a tal fine può effettuare preventive indagini conoscitive.(2)
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 14 agosto 1998, n. 16e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia