LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 10.
Forme di intervento.
1. Gli interventi regionali di sostegno e di incentivazione agli investimenti intrapresi da imprese artigiane o da loro forme associative, aventi i requisiti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73 comprendono:
a) contributi in conto capitale alle forme associative che procedono alla realizzazione di nuove iniziative comuni destinate alla produzione e commercializzazione dei prodotti e alla prestazione di servizi tecnici e sociali, anche a favore delle imprese artigiane socie. I contributi sono estesi all’acquisizione delle relative aree, ovvero all’ampliamento e all’ammodernamento degli impianti esistenti, nonché all’installazione di servizi comuni per l’utilizzazione integrata delle fonti di energia. Tali interventi possono essere realizzati anche all’esterno delle aree o dei fabbricati di cui ai precedenti artt. 8 e 9, purché in conformità alla disciplina urbanistica vigente. Sarà comunque esclusa dal computo della spesa ammissibile la quota di investimenti assistita ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni o da altre agevolazioni finanziarie. I contributi non sono cumulabili con quelli previsti al primo comma del precedente art. 8 e per le singole imprese artigiane con quelli previsti al primo comma del precedente art. 9, pur rientrando nella copertura finanziaria delle spese previste per detto articolo;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia