LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 10.
Forme di intervento.
1. Gli interventi regionali di sostegno e di incentivazione agli investimenti intrapresi da imprese artigiane o da loro forme associative, aventi i requisiti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73 comprendono:
a) contributi in conto capitale alle forme associative che procedono alla realizzazione di nuove iniziative comuni destinate alla produzione e commercializzazione dei prodotti e alla prestazione di servizi tecnici e sociali, anche a favore delle imprese artigiane socie. I contributi sono estesi all’acquisizione delle relative aree, ovvero all’ampliamento e all’ammodernamento degli impianti esistenti, nonché all’installazione di servizi comuni per l’utilizzazione integrata delle fonti di energia. Tali interventi possono essere realizzati anche all’esterno delle aree o dei fabbricati di cui ai precedenti artt. 8 e 9, purché in conformità alla disciplina urbanistica vigente. Sarà comunque esclusa dal computo della spesa ammissibile la quota di investimenti assistita ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni o da altre agevolazioni finanziarie. I contributi non sono cumulabili con quelli previsti al primo comma del precedente art. 8 e per le singole imprese artigiane con quelli previsti al primo comma del precedente art. 9, pur rientrando nella copertura finanziaria delle spese previste per detto articolo;
b) contributi in conto interessi inerenti ad operazioni di finanziamento a medio termine, della durata prevista dalle norme vigenti e contratte:
b1) dai soggetti e per le iniziative di cui alla precedente lett. a);
b2) da imprese artigiane, per la costruzione e l’ampliamento dei propri laboratori e per l’acquisto di nuovi macchinari;
b3) da forme associative o da imprese artigiane per la costituzione di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti.
c) contributi in annualità inerenti a operazioni di locazione finanziaria ("leasing") contratte da forme associative o da imprese artigiane, in alternativa alle operazioni di finanziamento contemplate ai punti b1) e b2) della precedente lett. b).
2. I contributi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma vengono assegnati esclusivamente entro il limite fissato dal successivo art. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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