LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 28.
Deleghe agli enti locali.
1. In conformità a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 118 della Costituzione e dal terzo comma dell’art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l’artigianato", la regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente Legge delegandole, normalmente, agli enti locali.
2. I contenuti ed i destinatari delle funzioni amministrative oggetto di trasferimento, nonché i tempi, le modalità e le procedure conseguenti sono determinati nell’ambito della Legge Regionale volta a disciplinare il sistema generale delle deleghe.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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