LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 36.
1. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi, priorità e criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all’art. 35, su proposta della direzione generale competente, sentito il comitato tecnico - scientifico di cui all’art. 34, approva i programmi attuativi necessari per la realizzazione dei singoli interventi previsti dalla presente legge concedendo altresì i relativi contributi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia